Approvato dall’Assemblea dei Soci AISU il 4 dicembre 2020
Il presente Regolamento attua quanto disposto dall’art. 14 dello Statuto dell’AISU (nel seguito Statuto).
Il presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto all’art. 14 dello Statuto, norma le procedure di candidatura e di elezione per la formazione dei seguenti organi di gestione dell’AISU (v. art. 10 dello Statuto):
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti
ARTICOLO 1 – Tempi e modalità delle votazioni
Le votazioni avvengono durante l’Assemblea ordinaria dei Soci dell’anno precedente all’inizio del mandato dei nuovi Organi di Gestione. La data delle elezioni è decisa dal Consiglio Direttivo in carica e deve essere comunicata ai Soci e pubblicata sul sito WEB dell’AISU almeno 120 giorni prima del loro effettivo svolgimento.
Risultano eletti i candidati che ottengono il suffragio della maggioranza relativa (art. 14 dello Statuto). In caso di parità di voti è proclamato eletto il socio candidato con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione; in caso di parità di voti tra soci anziani sarà proclamato eletto il socio anagraficamente più anziano.
Per le elezioni degli Organi di Gestione dell’AISU non sono ammesse deleghe di voto.
Hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in cui si svolgono le elezioni e per i due anni precedenti.
ARTICOLO 2 – Candidature
Si possono candidare alla carica di Presidente o a far parte degli Organi di Gestione dell’AISU i Soci che abbiano competenze in materia di storia urbana così come definita all’art 2 dello Statuto e che siano in regola con il pagamento delle quote associative per l’anno in cui si svolgeranno le votazioni e per i due anni precedenti.
Le candidature devono essere inviate al Presidente in carica entro 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso di indizione delle elezioni degli Organi di Gestione dell’AISU sul sito WEB. Le candidature dovranno contenere l’indicazione del settore scientifico disciplinare accademico per i Soci italiani e di quello ERC per i Soci stranieri, ove esistente o specificare le competenze per altri settori, e la sede di affiliazione.
Il Presidente in carica registrerà le candidature alle cariche di Presidente, di componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei conti sulla base di una proposta del Consiglio uscente e delle candidature sottoscritte da almeno 20 Soci per la carica di presidente e 7 Soci per le altre cariche. I Soci sottoscrittori dovranno essere in regola con il pagamento delle quote associative per l’anno in cui si svolgeranno le elezioni e per i due anni precedenti.
Ogni socio AISU può sostenere una sola candidatura alla carica di Presidente.
Ogni socio può sottoscrivere al massimo 3 candidature per il Consiglio Direttivo e 2 per il Collegio dei Revisori dei conti.
ARTICOLO 3 – Elezioni del Presidente
Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di indizione delle elezioni sul sito WEB dell’AISU, il Consiglio Direttivo in carica approva la lista dei candidati alla carica di Presidente dell’AISU per il quadriennio successivo dopo aver verificato il rispetto di quanto previsto all’art. 15 dello Statuto e all’art. 2, comma 1, del presente Regolamento.
Ogni socio votante può esprimere una sola preferenza (v. art. 14 dello Statuto).
Risulta eletto Presidente dell’AISU per il quadriennio successivo all’anno in cui si sono svolte le votazioni, il candidato che avrà ottenuto il suffragio della maggioranza relativa (v. art. 14 dello Statuto).
ARTICOLO 4 – Elezioni del Consiglio Direttivo
Contestualmente alla approvazione della data delle elezioni degli Organi di Governo dell’AISU per il quadriennio successivo, il Consiglio Direttivo in carica approva il numero di componenti del futuro Consiglio Direttivo (v. art. 12 dello Statuto) tenendo conto del numero di Soci dell’AISU regolarmente iscritti all’anno precedente a quello in cui si svolgeranno le elezioni.
Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di indizione delle elezioni sul sito Web dell’AISU, il Consiglio Direttivo in carica approva la lista dei candidati al Consiglio Direttivo dell’AISU per il quadriennio successivo dopo aver verificato il rispetto di quanto previsto all’art. 15 dello Statuto e all’art. 2, comma 1, del presente Regolamento.
Ogni socio votante può esprimere al massimo tre preferenze (v. art. 14 dello Statuto). In caso di voto multiplo (due o tre preferenze) occorre esprimere almeno una preferenza di genere diverso e differenziare i voti espressi con riferimento ai settori scientifico disciplinari o ERC o alle competenze per settori diversi da quello universitario e con riferimento alle sedi di affiliazione (vedi all’Art. 2 del presente Regolamento). Nel caso in cui tali criteri non siano rispettati, la scheda sarà annullata.
ARTICOLO 5 – Elezioni del Collegio dei Revisori dei Conti
Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di indizione delle elezioni sul sito WEB dell’AISU, il Consiglio Direttivo in carica approva la lista dei candidati al Collegio dei Revisori dei Conti dopo aver verificato il rispetto di quanto previsto all’art. 15 dello Statuto e all’art. 2, comma 1, del presente Regolamento.
Ogni socio votante può esprimere al massimo due preferenze (v. art. 14 dello Statuto). In caso di voto multiplo (due preferenze) occorre esprimere preferenza di genere diverso e differenziare i voti espressi con riferimento ai settori scientifico disciplinari o ERC o alle competenze per settori diversi da quello universitario e con riferimento alle sedi di affiliazione (vedi all’Art. 2 del presente Regolamento). Nel caso in cui tali criteri non siano rispettati, la scheda sarà annullata.
Risultano eletti membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti dell’AISU per il quadriennio successivo all’anno in cui si sono svolte le votazioni, i primi tre candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Risultano eletti membri supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell’AISU per il quadriennio successivo il quarto e il quinto candidato nell’ordine dei voti conseguito (art. 20 dello Statuto).
ARTICOLO 6 – Commissione Elettorale
La Commissione Elettorale viene nominata dal Consiglio Direttivo in carica, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di indizione delle elezioni sul sito WEB dell’AISU.
La Commissione Elettorale è formata, garantendo la rappresentanza di genere, da tre membri di cui almeno due non appartenenti agli Organi di governo in carica. I membri della Commissione Elettorale devono essere Soci in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno di svolgimento delle elezioni e per i due anni precedenti.
Nel caso in cui uno dei membri della Commissione Elettorale si dimetta, il Consiglio Direttivo in carica provvede alla sua sostituzione.
I Membri della Commissione Elettorale nominano al loro interno un Presidente.
La Commissione Elettorale ha il compito di controllare il corretto svolgimento delle operazioni di voto e di pubblicare i risultati delle votazioni mediante comunicazione a tutti i Soci e pubblicazione sul sito WEB dell’AISU.
ARTICOLO 7 – Contestazioni
Qualunque contestazione relativa allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio sarà discussa dal Consiglio Direttivo uscente che assumerà le decisioni conseguenti a maggioranza assoluta dei componenti.
ARTICOLO 8 – Modifiche al Regolamento
Qualsiasi modifica al presente Regolamento potrà essere proposta dal Consiglio Direttivo o da un minimo di 10 Soci e dovrà essere approvata dall’Assemblea dei Soci durante la prima riunione utile.
CRONOLOGIA
GIORNI | SCADENZE |
0 | Vengono comunicate ai Soci e pubblicate sul sito WEB la data delle elezioni e il numero dei componenti il nuovo Consiglio di Direzione |
60 | Termine ultimo per la presentazione di candidature |
90 | Termine ultimo per la pubblicazione delle liste dei candidati e nomina della Commissione Elettorale |
120 | Svolgimento delle elezioni |