Art. 1 – Costituzione

È costituita l’Associazione denominata Associazione Italiana di Storia Urbana – AISU, di seguito detta Associazione.

Art. 2 – Scopo dell’Associazione

L’Associazione ha lo scopo di promuovere e diffondere lo studio della storia urbana intesa come largo ambito di studi comprensivo di tutte le Storie che abbiano gli insediamenti urbani come oggetto di interesse e come campo di lavoro e di ricerca. Per il perseguimento dei suoi fini, l’Associazione si propone in particolare di:

  1. contribuire a sviluppare l’attività di ricerca scientifica nell’area della storia urbana. A questo scopo organizza il proprio congresso e altri incontri, come riunioni di studio, convegni internazionali, attività formative, espositive, divulgative, e bandisce premi e attività rivolte a favorire e supportare la ricerca;
  2. promuovere la conoscenza e valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale e in particolare il patrimonio e il paesaggio storico urbano;
  3. contribuire a valorizzare l’ambiente e il paesaggio, promuovendone soprattutto gli aspetti culturali, storici e artistici;
  4. disseminare e diffondere la conoscenza della città in una prospettiva storica presso un pubblico vasto. A questo scopo pubblica contributi scientifici e dispone di un proprio sito web aggiornato e organizza iniziative culturali di vario tipo (visite, incontri, seminari, viaggi, esposizioni…);
  5. promuovere, per le stesse finalità di divulgazione scientifica e culturale, la pubblicazione di volumi, riviste, bollettini, avvalendosi di altri strumenti d’informazione idonei a realizzare sia i fini scientifici, sia quelli divulgativi; a questo scopo ricorre a varie forme editoriali anche on-line e in forma digitale;
  6. partecipare con i propri rappresentanti alle riunioni scientifiche e ai congressi che si tengono in Italia ed all’estero su temi connessi con la storia urbana e in generale con l’attività dell’Associazione; a questo scopo stabilisce rapporti di collaborazione e di scambio con altri enti di analoga natura, sia italiani che stranieri tra cui in particolare la European Association for Urban History (EAUH);
  7. elaborare, gestire e/o contribuire a progetti di ricerca, anche attraverso accordi e convenzioni, con università, soggetti privati e pubblici di carattere locale, nazionale e internazionale.

Art. 3 – Carattere non-profit dell’Associazione

L’Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e a criteri di trasparenza amministrativa. Inoltre:

  1. persegue esclusivamente fini di utilità collettiva;
  2. svolge soltanto le attività indicate nell’articolo precedente e quelle ad esse direttamente connesse;
  3. non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima struttura;
  4. impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  5. in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione, sentito il Collegio dei Revisori dei conti, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 4 – Sede

L’Associazione ha sede presso il Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, Politecnico di Torino, Viale Mattioli n. 39, 10125 Torino (TO). Il Consiglio Direttivo può con propria delibera trasferire la sede nell’ambito della stessa città o di altre città e può altresì istituire e/o sopprimere su tutto il territorio nazionale delegazioni, sedi secondarie e distaccate.

Art. 5 – Durata

La durata dell’Associazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). Essa potrà essere sciolta anticipatamente in qualsiasi momento per delibera dell’assemblea degli associati, convocata con l’indicazione di questo argomento nell’ordine del giorno. In caso di scioglimento per qualunque causa, seguirà le procedure di cui al precedente Articolo 3.
L’Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

Art. 6 – Soci

Fanno parte dell’Associazione le persone che condividono le sue finalità e sono in regola con il pagamento delle quote associative. Tutti i soci pertanto dovranno condividere il presente statuto del quale saranno a conoscenza; al momento dell’adesione, dovranno dichiarare di accettarlo senza riserve.
Possono essere soci ordinari i cittadini italiani e stranieri che abbiano interessi culturali nello studio della città e del territorio in una prospettiva storica. Possono associarsi anche enti italiani e stranieri che condividano i fini statutari dell’Associazione.
Ogni socio ha diritto a un voto in assemblea così come gli enti che vi partecipano attraverso il loro legale rappresentante o altra persona designata dall’ente stesso.
All’interno dell’Associazione, tutti i soci godono degli stessi diritti oltre che di parità di trattamento e il loro numero è illimitato. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative ove è espressamente esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita sociale dell’organizzazione.

Art. 7 – Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto di:

  1. partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento delle quote associative);
  2. votare direttamente o per delega alle assemblee per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione sulla base del Regolamento elettorale;
  3. partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
  4. usufruire di tutti i servizi offerti dall’Associazione;
  5. conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
  6. recedere dall’appartenenza all’Associazione.

I soci sono obbligati a:

  1. rispettare le norme del presente statuto;
  2. mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;
  3. contribuire al raggiungimento degli scopi dell’Associazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell’ente stesso.
  4. pagare le quote sociali secondo l’ammontare fissato dall’Assemblea. I soci non in regola con il versamento delle quote non hanno diritto di partecipare all’assemblea né di votare gli organi collegiali sulla base del Regolamento elettorale.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio viene meno in seguito a:

  1. dimissioni volontarie;
  2. mancato versamento della quota associativa annuale;
  3. un socio può essere escluso dall’Associazione qualora ricorrano gravi motivi, con delibera assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti

il Consiglio Direttivo e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 9 – Risorse economiche

Le risorse economiche e finanziarie dell’Associazione provengono da:

  1. contributi ed elargizioni degli aderenti (quote annuali, quote di iscrizione a specifiche attività promosse dall’Associazione, ecc.);
  2. contributi di privati;
  3. contributi di enti pubblici e privati;
  4. donazioni e lasciti testamentari;
  5. entrate derivanti da convenzioni;
  6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  7. proventi derivanti da proprie iniziative;
  8. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo;
  9. redditi derivanti dal patrimonio, compresi beni come eventuali titoli azionari, interessi su conti correnti;
  10. i fondi sono depositati presso istituti di credito stabiliti dal Consiglio. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o del Tesoriere. L’Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per fini istituzionali;
  11. l’Associazione può inoltre ricevere eredità e legati, previa delibera di accettazione, con beneficio di inventario, dell’Assemblea ordinaria o del Consiglio Direttivo. In tale delibera vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite, esclusivamente in conformità alle finalità previste nell’atto costitutivo o nello statuto.

Art. 10 – Organi di gestione

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Revisori dei conti.

I componenti degli organi di gestione svolgono la loro attività a titolo gratuito.

Art. 11 – Assemblea

L’Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti all’Associazione. Essa si riunisce:

  1. in via ordinaria, almeno una volta all’anno, anche allo scopo di approvare il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente e il bilancio preventivo relativo all’anno in corso;
  2. in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno la metà del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci.

Il Presidente convoca l’Assemblea almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (lettera, e-mail) contenente l’ordine del giorno e l’indicazione degli argomenti da trattare.
In caso di convocazione straordinaria, il termine può essere ridotto a 15 giorni.

In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
Ogni socio ha diritto a un voto e può essere portatore di non più di una delega. Hanno diritto a intervenire e a votare in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 25. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L’Assemblea ha i seguenti compiti:

  1. eleggere il Presidente;
  2. eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
  3. eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
  4. approvare il programma di attività proposto dal Consiglio;
  5. approvare il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente e il bilancio preventivo relativo all’anno in corso proposti dal Consiglio Direttivo;
  6. approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 25;
  7. stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Per l’esercizio dei compiti relativi alle elezioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 14.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo che è composto da un numero variabile da nove a quindici membri, incluso il Presidente, scelti fra i soci. Oltre ai membri eletti dall’Assemblea, fanno parte del Consiglio Direttivo, come membri onorari, gli ex presidenti dell’Associazione e i soci AISU membri dell’International Committee della European Association for Urban History (EAUH): essi partecipano alle riunioni senza diritto di voto e non vengono conteggiati per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio, di concerto con il Presidente, designa nel suo seno un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
Inoltre, in accordo con il Presidente, può delegare funzioni a componenti del Consiglio o a membri dell’Associazione. Il Consiglio deve riunirsi almeno una volta ogni sei mesi. Il Presidente convoca le riunioni almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo. In questo caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro trenta giorni dalla convocazione.
Il Consiglio è regolarmente costituito:

  1. in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti;
  2. in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
  3. designare, di concerto con il Presidente, il Vice- Presidente, il Segretario, il Tesoriere e stabilire le eventuali deleghe;
  4. organizzare il funzionamento della vita e delle attività dell’Associazione;
  5. sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
  6. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
  7. ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  8. nominare, in caso di controversia, il componente del collegio arbitrale di spettanza dell’Associazione.

Art. 13 – Votazioni

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti, inclusi fra essi anche coloro che partecipano alla seduta per via telematica. Il voto può essere espresso anche in forma scritta e inviato al Presidente con qualsiasi mezzo, anche telematico, purché pervenga prima della riunione. Nelle votazioni del Consiglio, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 14 – Modalità di elezione

Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei Revisori dei conti sono eletti dall’Assemblea dei soci, a scrutinio segreto, con il suffragio della maggioranza relativa. Ciascun socio può esprimere una sola opzione per il Presidente, un numero massimo di tre preferenze per il Consiglio Direttivo e di due per il Collegio dei Revisori dei conti. La procedura per la presentazione delle candidature e le modalità di votazione sono specificate in un apposito Regolamento elettorale.


Art. 15 – Durata del mandato

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Anche il Presidente dura in carica quattro anni ma non è immediatamente rieleggibile alla carica.

Art. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo formula le linee di indirizzo culturale per il raggiungimento degli scopi sociali. A questo fine propone le iniziative atte a realizzarli nell’ambito delle linee di programma delle attività deliberate dall’Assemblea: è inoltre investito dei poteri di gestione economico- amministrativa ordinaria e straordinaria.
La rappresentanza legale spetta in ogni caso al Presidente e, in caso di impedimento, al Vice Presidente, mentre il Tesoriere è responsabile, di concerto con il Presidente, delle movimentazioni bancarie e/o postali.
Il Tesoriere o altri delegati ad hoc possono rappresentare l’Associazione per l’apertura e/o la chiusura dei conti correnti bancari e postali. L’apertura e chiusura dei conti correnti è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Compiti del Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza dall’Assemblea e rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in eventuali giudizi. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente; in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Art. 18 – Compiti del Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente, svolgendo i seguenti compiti:

  1. predispone la tenuta e l’aggiornamento del libro dei soci;
  2. redige e conserva i verbali delle riunioni degli organi collegiali;
  3. si impegna a depositare i verbali presso la sede dell’Associazione.

Art. 19 – Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere coadiuva il Presidente, svolgendo i seguenti compiti:

  1. tiene i registri della contabilità dell’Associazione, conservandone la documentazione;
  2. predispone il bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di settembre
  3. predispone il bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di febbraio;
  4. provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio.

Art. 20 – Compiti del Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea. Sono membri supplenti il quarto e il quinto nell’ordine dei voti conseguiti. Il Collegio designa al suo interno il Presidente. I suoi componenti durano in carica per quattro anni. Il Collegio può avvalersi della consulenza di un revisore dei conti abilitato. I componenti del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo limitatamente alle questioni relative al bilancio con diritto di parola ma non di voto.
Il Collegio dei Revisori dei conti controlla la regolarità della gestione sotto l’aspetto contabile e amministrativo; per quanto riguarda i suoi poteri e le sue modalità di funzionamento si fa riferimento alle norme del Codice Civile in tema di società. In particolare il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, agendo:

  1. di propria iniziativa;
  2. su richiesta di uno degli organi;
  3. oppure su segnalazione anche di un solo socio, comunicata per iscritto e firmata.

Il Collegio riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art. 21 – Modalità di subentro

Qualora per qualsiasi causa si renda vacante un posto del Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà reintegrare il numero dei componenti del Consiglio stesso. Qualora per qualsiasi causa si renda vacante un posto del Collegio dei Revisori, subentra il più anziano dei supplenti; poi – in eventuale successione – spetterà al seguente dei non eletti.

Il nuovo componente del Consiglio o del Collegio cessa dalla carica alla scadenza del mandato originario dell’organo, assieme agli altri membri del Consiglio o del Collegio.

Art. 22 – Collegio arbitrale

Tutte le eventuali controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute a un arbitro unico il quale procederà in via rituale e secondo diritto, in particolare con riferimento alle controversie tra:

  1. gli organi dell’Associazione;
  2. gli organi e i soci;
  3. i soci.

Il procedimento si svolgerà conformemente alle regole per arbitrato rapido della Camera Arbitrale del Piemonte, che le parti dovranno dichiarare di conoscere e accettare interamente.

Art. 23 – Quota sociale

L’Assemblea provvede a stabilire la quota associativa annuale a carico dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. La quota associativa è:

  1. annuale;
  2. non frazionabile;
  3. non rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.


I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea, né prendere parte alle attività dell’Associazione: non sono elettori attivi e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 24 – Bilancio o rendiconto

Annualmente debbono essere redatti, a cura del Consiglio, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza assoluta dei presenti, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei conti. Dal bilancio consuntivo dovranno risultare, suddivise in singole voci omogenee, le entrate e le spese relative al periodo di un anno solare nonché le attività e le passività.

Art. 25 – Modifiche allo statuto

Le proposte di modificazione dello statuto e dell’atto costitutivo possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti, purché sia presente almeno un terzo degli iscritti.

Art. 26 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.